Decreto legislativo 300/1999
Art. 35 — Istituzione del ministero e attribuzioni
Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni) 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale. Nota all'art. 35: - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda in nota all'art. 23.
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- D.L. 22/03 — Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (2autoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 35, commi 1 e 2.
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