Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 300/1999Art. 29
Decreto legislativo 300/1999

Art. 29 — Ordinamento

ELI /it/decreto-legislativo/1999/07/30/300/art/29parte di Decreto legislativo 300/1999
Art. 29. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Il ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 300/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.