Decreto legislativo 152/1999
Art. 7
Articolo 7 (Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) 1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2. 2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti: a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione; b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione. 3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di' cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea. 4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera bb)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/1999 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.