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Decreto legislativo 152/1999

Art. 60

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/60parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 60 (Obblighi del condannato) 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all'articolo 58.

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