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Decreto legislativo 152/1999

Art. 53

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/53parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 53 (Interventi sostitutivi) 1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente. 2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

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