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Decreto legislativo 152/1999

Art. 50

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/50parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 50 (Accessi ed ispezioni) 1. Il soggetto incaricato del controllo e' autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di' emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

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