Decreto legislativo 152/1999
Art. 36
Articolo 36 (Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituii da acque reflue) 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga al comma 1, la competente autorita' in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore di impianti di trattamento di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. 3. Il gestore del servizio idrico integrato e', comunque, autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento di cui al comma 1 purche': a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacita' depurativa adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all'articolo 28 comma 1 e 2; b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; c) provengano da scarichi di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36. 4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui al presente articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n36. 5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni. Il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera bb)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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