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Decreto legislativo 152/1999

Art. 23

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/23parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 23 (Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) 1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: "Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.". 2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: "1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico; d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. 1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi industriali e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit." 3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: "Articolo 12-bis 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse riservate al consumo umano puo' essere assentito per usi diversi solo nel caso di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. 2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli inpianti di acquedotto. 3. Il provvedimento di concessione e' rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato, se e' garantito il minimo deflusso vitale e se non vi e' possibilita' di riutilizo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo e' economicamente insostenibile. La quantita' di acqua concessa e' commisurata alla possibilita' di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.". 4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e' sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.". 5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775. 6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'. 7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo.". 8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22. 9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente: "Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria' alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.".

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