Decreto legislativo 152/1999
Art. 12
Articolo 12 (Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci) 1. Le acque designate e classificate si considerano idonee, alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2. 2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorita' competente le misure appropriate. 3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera bb)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/1999 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.