Decreto legislativo 455/1998
Art. 20 — Decadenza del diritto
Art. 20. Decadenza del diritto 1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni degli articoli 7 e 8 non sono piu' effettivamente soddisfatte. 2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'Amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni, le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta'; b) non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'U.I.B.M. su proposta del Ministero per le politiche agricole. 4. Il costitutore non puo' decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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