Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 387/1998Art. 7
Decreto legislativo 387/1998

Art. 7 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/10/29/387/art/7parte di Decreto legislativo 387/1998
Art. 7. 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.". 2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "di specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,". Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile. 4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20. 5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 387/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.