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Decreto legislativo 286/1998

Art. 17 — Diritto di difesa (Legge 6 marzo 1998, n

ELI /it/decreto-legislativo/1998/07/25/286/art/17parte di Decreto legislativo 286/1998
Art. 17. Diritto di difesa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

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