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Decreto legislativo 80/1998

Art. 7 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/7parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 7. 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".

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