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Decreto legislativo 80/1998

Art. 23 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/23parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 23. 1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente: "Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36. 2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.".

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