Decreto legislativo 143/1998
Art. 10 — Relazione al Parlamento
Art. 10. Relazione al Parlamento 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274) ha disposto (con l'art. 6, comma 24) l'abrogazione dell'art. 10.
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