Decreto legislativo 58/1998
Art. 95 — Disposizioni di attuazione
Art. 95. Disposizioni di attuazione 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente capo anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto nonche' le modalita' di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento; b) le modalita' da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione; c) le modalita' di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. 2. La CONSOB individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
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