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Decreto legislativo 58/1998

Art. 82 — Vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/82parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 82. Vigilanza 1. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulle societa' di gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle societa' la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini. 2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinche' la regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nel comma 1 e possono richiedere alle societa' modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

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