Decreto legislativo 58/1998
Art. 71 — Definitivita' del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari
Art. 71. Definitivita' del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari 1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.