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Decreto legislativo 58/1998

Art. 71 — Definitivita' del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/71parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 71. Definitivita' del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari 1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime.

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