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Decreto legislativo 58/1998

Art. 69 — Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/69parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 69. Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. 3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2. Nota all'art. 69: - Il testo dell'art. 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari), come modificato dall'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' il seguente: "Art. 15 (Trasferimento a mezzo stanza di compensazione). - Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, e' fatta con la seguente formula: ''Al Capo della stanza di compensazione di .......... e per lui a .......................''. I titoli cosi' girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1939, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato gia' effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di "consegna titoli" fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente. Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio. I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della societa' emittente, della specie e quantita' delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonche' le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo. Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare. Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16. La stanza di compensazione e' tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari. Le societa', le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le localita' sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla societa', previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.

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