Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 60
Decreto legislativo 58/1998

Art. 60 — Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/60parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 60. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri 1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. 2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.