Decreto legislativo 58/1998
Art. 41 — Operativita' all'estero delle societa' di gestione del risparmio
Art. 41. Operativita' all'estero delle societa' di gestione del risparmio 1. Le societa' di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. 3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle societa' di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.
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