Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 202
Decreto legislativo 58/1998

Art. 202 — Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/202parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 202. Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b). 2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale puo' coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 201 Art. 203 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.