Decreto legislativo 58/1998
Art. 194 — Deleghe di voto
Art. 194. Deleghe di voto 1. Chiunque effettua o da' incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. 2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
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- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 45, comma 2) la modifica dell'art. 194-quater, comma 1, lettere c-ter) e c-quater).
- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), ha disposto (con l'art. 33, comma 2-bis) la modifica dell'art. 194-septies.
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 50, comma 2, lettera o)) la modifica dell'art. 194-quinquies, comma 1, lettere a-ter) e a-quater).
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