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Decreto legislativo 58/1998

Art. 192 — Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/192parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 192. Offerte pubbliche di acquisto o di scambio 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. 2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 2, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110. 3. Gli amministratori di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci a lire duecento milioni.

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