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Decreto legislativo 58/1998

Art. 186 — Trasmissione degli atti al pubblico ministero

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Art. 186. Trasmissione degli atti al pubblico ministero 1. Terminati gli accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' prevista dall'articolo 185.

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