Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 181
Decreto legislativo 58/1998

Art. 181 — Aggiotaggio su strumenti finanziari

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/181parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 181. Aggiotaggio su strumenti finanziari 1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. 2. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un mercato attivo, le pene sono aumentate. 3. Le pene sono raddoppiate: a) nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale; b) se il fatto e' connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell'articolo 93, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB; c) se il fatto e' commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 180 Art. 182 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.