Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 166
Decreto legislativo 58/1998

Art. 166 — Abusivismo

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/166parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 166. Abusivismo 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31. 3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 165 Art. 167 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.