Decreto legislativo 58/1998
Art. 140 — Soggetti abilitati alla sollecitazione
Art. 140. Soggetti abilitati alla sollecitazione 1. La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attivita' di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societa', gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti per le SIM.
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