Decreto legislativo 58/1998
Art. 112 — Disposizioni di attuazione
Art. 112. Disposizioni di attuazione 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108.
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