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Decreto legislativo 58/1998

Art. 104 — Autorizzazione dell'assemblea

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/104parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 104. Autorizzazione dell'assemblea 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. 2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.

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