Decreto legislativo 490/1997
Art. 71
Articolo 71 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.