Decreto legislativo 490/1997
Art. 7
Articolo 7 (Obblighi di servizio) 1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, e dell'articolo 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza delle precedente ferma. 6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta. 7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' a corsi di elevato livello professionale, da determinare per ciascuna Forza Armata con decreto ministeriale, e' subordinata al vincolo di un'ulteriore ferma di anni cinque che decorre dalla scadenza della precedente ferma. L'ulteriore ferma contratta non rimane operante in caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Nota all'art. 7, comma 8: - Il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente: "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, e' il seguente: "5. Gli ufficia1i in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 8; (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 7.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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