Decreto legislativo 490/1997
Art. 67
Articolo 67 (Suddivisione dei ruoli in specialita') 1. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. 2. E' istituita la specialita' di navigatore militare nel ruolo naviganti speciali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica. 3. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare. 4. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari. 5. Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole "pilota", "pilota militare", "corsi di pilotaggio", "attitudine al pilotaggio", "brevetto di pilota di aeroplano" e "brevetto di pilota militare", sono aggiunte, rispettivamente, le parole "navigatore", "navigatore militare", "corsi di navigatori", "attitudine ad espletare mansioni di navigatore" e "brevetto di navigatore militare". 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da mantenere annualmente in servizio, e' portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Nota all'art. 67, commi 4, 5 e 6: - I riferimenti normativi alla legge n. 224/1986 sono riportati in nota all'art. 59, comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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