Decreto legislativo 490/1997
Art. 57
Articolo 57 (Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali) 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, limitatamente al periodo transitorio, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da Capitano a Tenente Colonnello compreso, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianita' di grado. 3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli. Nota all'art. 57, comma 2: - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 e' riportato in nota all'art. 41, comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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