Decreto legislativo 490/1997
Art. 50
Articolo 50 (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo del genio aeronautico. 2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. 3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico. Nota agli articoli 46, comma 2, 47, comma 2, 48, comma 2, 49, comma 2, 50, comma 2: - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41 comma 2. Nota all'art. 50, comma 3: - Il testo della legge 20 settemtre 1980, n. 574, concernente: "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1980, n. 262.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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