Decreto legislativo 490/1997
Art. 41
Articolo 41 (Unificazione dei ruoli) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato. 2. Il trasferimento ha luogo: a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianita' di grado posseduta, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le modalita' indicate all'articolo 42. Nota all'art. 41, comma 2: - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' il seguente: "Art. 8. - Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi". "Art. 9. - Nei trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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