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Decreto legislativo 490/1997

Art. 33

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/33parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 33 (Richiami dall'aspettativa) 1. L'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sostituito dall'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 - 1. L'ufficiale in aspettativa per infermita', che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposta ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.". Nota agli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1: - I riferimenti normativi alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sono riportati in nota all'art. 32.

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