Decreto legislativo 490/1997
Art. 31
Articolo 31 (Promozioni nel congedo) 1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. 2. Le disposizioni di cui al Titolo I, articolo 4, del Regio Decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e all'Aeronautica. Nota all'art. 31, comma 1: - I testi della tabella 5, 6 e 7 risultano in allegato B alla legge 12 novembre 1955, n. 1137. Nota all'art. 31, comma 2: - Il testo dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia marina" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1932, n. 165, e' il seguente: "Art. 4 (art. 1, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). - Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina. Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potra' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti). Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita' delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla marina. Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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