Decreto legislativo 490/1997
Art. 25
Articolo 25 (Sottotenenti dell'Esercito) 1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione. 2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, i Sottotenenti di cui al comma 1, che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti e presentino domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorita' anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianita' di grado posseduta, dal 1 gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado. 5. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni accademici. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. 6. Agli ufficiali di cui al comma 5 che non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.