Decreto legislativo 471/1997
Art. 14 — Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
Art. 14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.
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