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Decreto legislativo 471/1997

Art. 14 — Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/18/471/art/14parte di Decreto legislativo 471/1997
Art. 14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

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