Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 446/1997Art. 22
Decreto legislativo 446/1997

Art. 22 — Giurisdizione sulle controversie

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/15/446/art/22parte di Decreto legislativo 446/1997
Art. 22. Giurisdizione sulle controversie 1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nota all'art. 22: - Il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 446/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.