Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 241/1997Art. 18
Decreto legislativo 241/1997

Art. 18 — Termini di versamento

ELI /it/decreto-legislativo/1997/07/09/241/art/18parte di Decreto legislativo 241/1997
Art. 18. (Termini di versamento) 1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali. 4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 241/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.