Decreto legislativo 173/1997
Art. 75 — Controllo del bilancio consolidato
Art. 75. Controllo del bilancio consolidato 1. Ai fini del controllo sul bilancio consolidato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Nota all'art. 75: - Per il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, vedi note alle premesse. L'art. 41 cosi' recita: "Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarita' e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato. 3. Il controllo e' demandato agli organi o soggetti, cui e' attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante. 4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione. 5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio. 6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 75.
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