Decreto legislativo 173/1997
Art. 73 — Contenute della nota integrativa
Art. 73. Contenute della nota integrativa 1. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato VI al presente decreto. 2. E' altresi' indicata ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti. 3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integrazione di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purche' cio' non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 73.
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