Decreto legislativo 173/1997
Art. 58 — Obblighi di redazione
Art. 58. Obblighi di redazione 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o piu' imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti negli articoli del presente titolo. 2. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorche' le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione. 3. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 58.
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