Decreto legislativo 173/1997
Art. 54 — Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari
Art. 54. Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari 1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico. 2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita. 3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.
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