Decreto legislativo 173/1997
Art. 48 — Oneri relativi ai sinistri dei rami danni
Art. 48. Oneri relativi ai sinistri dei rami danni 1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonche' delle quote a carico dei riassicuratori. 2. Nell'onere dei sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi. 4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.
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