Decreto legislativo 173/1997
Art. 45 — Premi lordi contabilizzati
Art. 45. Premi lordi contabilizzati 1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa. 2. I premi devono, tra l'altro, comprendere: a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno; b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica; c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti; d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa; e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione; f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti. 3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell'esercizio. 4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 351, comma 13) l'abrogazione dell'art. 45.
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