Decreto legislativo 55/1997
Art. 9 — Servizi di comunicazione via satellite
Art. 9. Servizi di comunicazione via satellite 1. I soggetti aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), che intendono fornire servizi di comunicazione via satellite utilizzando reti di stazioni terrene soggette alla autorizzazione di cui all'articolo 8, devono chiedere, salvo quanto previsto dal comma 6, l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, secondo il modulo riportato nell'allegato D. 2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), g), h) ed i) nonche' da una relazione tecnica in ordine ai contenuti ed alle modalita' di fornitura del servizio. 3. Entro dieci giorni il Ministero e' tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento. 4. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine e' comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato; l'autorizzazione si intende rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero. 5. Le variazioni attinenti ai servizi offerti in base al presente articolo sono comunicate al Ministero, il quale, nei successivi trenta giorni, puo' motivatamente vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi. 6. Per l'installazione e l'esercizio di una stazione terrena periferica VSAT solo ricevente, non collegata alla rete pubblica, l'interessato e' tenuto a presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione da compilare secondo il modello riportato nell'allegato E: l'attivazione e' consentita decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. In caso di inottemperanza il Ministero, previa diffida, provvede alla disattivazione della stazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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