Decreto legislativo 22/1997
Art. 54 — IMBALLAGGI
Art. 54. IMBALLAGGI 1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 ne' adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4. 2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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